Hai pagato un’IVA troppo alta? Da oggi è prevista la restituzione dell’imposta non dovuta

Ti è mai capitato di dover pagare un’IVA che a posteriori ti è risultata troppo alta?
Ad esempio al 22% quando doveva essere al 10%.
Da ottobre 2017 le cose cambieranno, e in meglio.
Infatti il Senato ha approvato il disegno di legge europea 2017, ora in esame alla Camera.
Quello che ti deve interessare è ciò che riguarda la disposizione relativa all’IVA versata in eccedenza e relativa restituzione dell’imposta non dovuta. Si tratta nello specifico del nuovo articolo 30-ter. del DPR 633/72.
Questa norma nasce come risposta all’apertura della procedura di infrazione condotta dalla Commissione Europea (riferimento EU Pilot 9164/17/TAXU), relativa all’eccessiva durata nei tempi di erogazione dei rimborsi IVA da parte dello Stato Italiano.
Quando è valido il rimborso
Il rimborso viene applicato nel caso in cui venga applicata un’aliquota IVA più alta di quella normalmente prevista dal caso specifico, oppure in tutti i quei casi nei quali l’operazione viene qualificata come imponibile quando in realtà è esente, non imponibile o non soggetta.
In queste casistiche, attualmente viene riconosciuto al fornitore il diritto di rimborso sull’IVA versata in eccedenza. Tutto questo è regolamentato dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 546/92 (rimborso anomalo).
Come funziona
Con il nuovo articolo 30-ter (DPR 633/72), per richiedere un rimborso dell’IVA non dovuta sarà necessario presentare la richiesta entro due anni dalla data di versamento dell’imposta.
In aggiunta, la legge europea 2017 prevede anche un indennizzo a favore dei soggetti che sono obbligati a prestare una garanzia patrimoniale (fideiussioni prestate per i rimborsi IVA) al fine di ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA, come da articolo 38-bis (comma 4, DPR 633/72). Questo indennizzo viene quantificato in 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di validità della garanzia e viene erogato a titolo di ristoro forfetario.
Altre novità
C’è un altro aspetto che la legge europea 2017 ha modificato nel DPR 633/72.
Questo è l’introduzione della nuova lettera b-bis all’articolo 8 (comma 1, DPR 633/72) ovvero la previsione di non imponibilità dell’IVA per tutte le cessioni di beni destinate al di fuori dell’Unione Europea “nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo”.
Per quanto riguarda il regime di non imponibilità, valgono le stesse condizioni previste per le cessioni all’esportazione ex articolo 8 (comma 1, lettera b, DPR 633/72) con l’aggiunta della documentazione doganale come prova dell’avvenuta esportazione.
Pensi di aver pagato dell’IVA non dovuta e vuoi che ti venga restituita?
Da oggi puoi richiedere il ritorno dell’IVA pagata in eccedenza.
La procedura è semplice, ma è sempre meglio farlo assieme a dei professionisti che ti sappiano guidare.
Per recuperare l’IVA in eccedenza, affidati a chi ti può accompagnare in ogni singolo passo.
Dott. Luciano Leonello Godoli
Specializzato nei rapporti internazionali, consulenze finanziarie e stragiudiziale
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